Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalle consultazioni elettorali e referendarie successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) apportare al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di procedimento elettorale per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per le elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per le consultazioni referendarie, le modifiche necessarie per la corretta e integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge;

          b) prevedere, per ogni consultazione elettorale o referendaria, la costituzione di una commissione per la garanzia e la trasparenza dei risultati relativi alla rilevazione informatizzata dello scrutinio e alla trasmissione informatizzata dei risultati agli uffici preposti alla proclamazione e alla convalida degli eletti, nonché per la formulazione di eventuali proposte migliorative delle procedure e dell'organizzazione amministrativa, composta da qualificati rappresentanti delle amministrazioni

 

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interessate e delle coalizioni di maggioranza e di opposizione parlamentare.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque emanati.